La Cassazione, con la sentenza 5968 del 6-3-2025, confermata la piena validità del mutuo con deposito irregolare (o altro negozio equipollente, come il pegno irregolare), afferma che quest’ultimo, come avviene per il mutuo solutorio, può costituire un valido titolo esecutivo per iniziare l’esecuzione forzata. Questa tipologia di mutuo, prevede, in sostanza, che la somma concessa dalla banca al cliente venga contestualmente versata in un conto deposito vincolato, con il patto che il mutuante (ossia la banca) la svincoli al consolidamento di altre garanzie o con la verificazione di altri eventi futuri. Nella prassi, possiamo trovare, ad esempio, una clausola contrattuale del seguente tenore:

In questi casi, il mutuo si considera perfezionato con la sola messa a disposizione della somma, che non risulta fisica, ma giuridica o meramente contabile. La fattispecie del mutuo con deposito irregolare, precisa la Cassazione, si distingue dal contratto di mutuo condizionato, nel quale la stessa erogazione della somma mutuata avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo. Nel mutuo con deposito irregolare, invece, il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma. Secondo la Cassazione, il mutuo con deposito irregolare prevede dei patti accessori che attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e che regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, senza incidere direttamente sull’obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile. Questo, dunque, il principio di diritto formulato in materia di mutuo con deposito irregolare: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
