Le modifiche introdotte dal c.d. correttivo-ter Il Decreto Legislativo n. 136/2024, entrato in vigore lo scorso 28 settembre (c.d. correttivo-ter), introduce importanti novità per la gestione della crisi d’impresa, modificando e integrando alcune norme contenute nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14/2019). Nell’articolo di questa settimana vorrei approfondire la parte della riforma dedicata alla composizione negoziata, con particolare attenzione per le norme che regolano i rapporti tra l’impresa e i propri creditori bancari (banche, intermediari finanziari, cessionari del credito). Tra le norme toccate dalla riforma, infatti, si possono menzionare gli artt. 16 e 18 del codice della crisi, che si applicano proprio quando le trattative coinvolgono i creditori bancari sopra considerati. Nella crisi d’impresa, come sappiamo, i creditori bancari rivestono spesso un ruolo fondamentale e la loro fattiva collaborazione può incidere fortemente sulla buona riuscita delle trattative. Le nuove regole per i creditori bancari Per una maggiore chiarezza espositiva si propone uno schema riepilogativo della disciplina delineata dall’art. 16 comma 5 e dall’art. 18 commi 5 e 5-bis del codice della crisi, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dal correttivo. Dovere di partecipazione attiva alle trattative In primo luogo, l’art. 16 comma 5 stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Si tratta di una specificazione del principio generale contenuto nell’art. 4 del codice della crisi, ai sensi del quale, nella composizione negoziata e nel corso delle trattative, i creditori si devono comportare secondo buona fede e correttezza. Divieto di sospensione o revoca delle linee di credito e di diversa classificazione del credito Viene precisato, poi, che la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore (che non siano già state revocate), né ragione di una diversa classificazione del credito (come nel caso dell’appostazione a sofferenza del credito). La norma va coordinata con l’art. 18 comma 5, applicabile in caso di misure protettive. Quest’ultima disposizione, infatti, precisa che i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. Applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale L’unica deroga al divieto di cui sopra può derivare dall’applicazione della disciplina (italiana e comunitaria) di vigilanza prudenziale. In questa ipotesi, l’art. 16 comma 5 dispone che l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. In altri termini, è previsto, per il creditore bancario, l’obbligo di comunicare e di motivare, in modo sostanziale, la propria decisione di sospendere o revocare le linee di credito. In caso di conferma delle misure protettive, poi, l’art. 18 comma 5-bis precisa che i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. L’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale può giustificare, altresì, la riclassificazione del credito dell’impresa che si trova in composizione negoziata. Secondo l’art. 16 comma 5, infatti, nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. Esclusione di responsabilità In ogni caso, le nuove disposizioni chiariscono che la prosecuzione del rapporto (inteso come rapporto bancario) non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.
