Il quadro normativo Con il codice della crisi, anche laddove sia stata scelta la strada della composizione negoziata, l’imprenditore in difficoltà ha la possibilità di ottenere le c.d. misure protettive e cautelari. Tali misure, in generale, sono previste per la protezione del patrimonio, nonché per consentire il regolare andamento e il buon esito delle trattative tra il debitore e i suoi creditori (v. artt. 18 e 19 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). In particolare, le misure cautelari, definite dall’art. 19 come «provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative», devono essere richieste al Tribunale competente e richiedono la sussistenza di due elementi essenziali: il fumus boni iuris e il periculum in mora. In presenza di tali requisiti, quindi, il Tribunale può concedere le misure cautelari, che devono essere sempre funzionali al buon esito delle trattative. La garanzia MCC (Mediocredito Centrale) I finanziamenti bancari garantiti da MCC (Mediocredito Centrale) costituiscono una fetta importante del mercato; si pensi che durante l’emergenza Covid, nel periodo 2020/2022, sono state accolte dal Fondo 2.742.227 istanze, per un ammontare complessivo di circa 252 miliardi di euro (finanziato e garantito). Si tratta di operazioni effettuate soprattutto per esigenze di liquidità (fonte www.fondidigaranzia.it). In caso di inadempimento dell’impresa, la banca che ha concesso il finanziamento può escutere la garanzia statale e il Mediocredito Centrale si può surrogare nei diritti del creditore originario, attivando le azioni per il recupero del credito. In questi casi il credito di MCC acquista natura privilegiata ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 12 maggio 2024 Con una recentissima ordinanza, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di adozione di una misura cautelare nel contesto di una composizione negoziata, ha sancito un principio importante: se viene ravvisato il pericolo di un pregiudizio per l’impresa, l’escussione della garanzia MCC, da parte della banca, può essere sospesa, anche se per una durata limitata. Nella fattispecie presa in esame dal Tribunale, l’escussione della garanzia statale avrebbe comportato, per l’impresa ricorrente, l’ingresso del credito privilegiato nel passivo della società e un accantonamento non previsto. Il provvedimento, che richiama un'ordinanza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 19 marzo 2024, è sicuramente condivisibile. La misura cautelare disposta nei confronti del creditore bancario e di MCC, infatti, può consentire, laddove la garanzia non risulti ancora escussa, il buon esito delle trattative e il raggiungimento di un accordo.
