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Cessione in blocco di crediti bancari: la questione aperta sulla prova della titolarità del credito

2024-06-04 16:41

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Banca e finanza,

Cessione in blocco di crediti bancari: la questione aperta sulla prova della titolarità del credito

Nel settore bancario, quando si parla di gestione dei crediti non performing (NPE), viene naturale pensare alle operazioni di cartolarizzazione, che costituiscono ormai la prassi.


Volendo semplificare, le banche, al fine di alleggerire i propri bilanci, cedono alcuni pacchetti di crediti deteriorati alle società di cartolarizzazione (Special Purpose Vehicle), che a loro volta delegano le società di servicing per le attività di gestione e recupero del credito. 


La cessione in blocco dei crediti bancari


A livello legislativo, tale operazione, che possiamo definire cessione in blocco di crediti bancari, è disciplinata dalla legge sulla cartolarizzazione (Legge n. 130/1999) e dall'art. 58 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385/1993).


Ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, la società cessionaria, ovvero la società che ha acquistato i crediti, deve dare notizia dell’avvenuta cessione mediante la pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


In pratica, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione al debitore, prevista in via generale dall'art. 1264 del codice civile.


La prova della titolarità del credito


Uno dei profili che spesso risulta oggetto di contestazione da parte dei debitori (imprese o consumatori) riguarda proprio la legittimazione sostanziale della società cessionaria.


Il problema riguarda, in particolare, la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, atteso che, attraverso le operazioni di cessione, il credito potrebbe affrontare uno o più "passaggi".


In caso di cessione, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


La giurisprudenza, sul punto, non ha assunto ancora una posizione ben definita, anche se recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con un provvedimento importante, sicuramente degno di nota.


L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21821 del 20 luglio 2023


Secondo l'ultimo orientamento della Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 21821/2023), in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, per dimostrare la titolarità del credito è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie (ad esempio il periodo di riferimento e la qualificazione del credito come sofferenza) consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.


Secondo la Cassazione, pertanto, per dimostrare la titolarità del credito del cessionario, non è necessaria la produzione del contratto di cessione stipulato tra la banca cedente e la nuova titolare del credito, dal momento che la disciplina speciale contenuta all'interno del Testo Unico Bancario trova giustificazione nell’oggetto della cessione, costituito da interi “blocchi” di crediti, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.


La Cassazione richiama anche la Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999 ("Istruzioni di vigilanza per le banche"), secondo la quale per rapporti giuridici individuabili in blocco devono intendersi i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo, chiarendo che lo stesso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti.



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